Regolamento

L.A.R.A.

LIBERA ASSOCIAZIONE RAPPRESENTANTI DI ARTISTI

REGOLAMENTO


Preambolo

SEZIONE PRIMA - CODICE DEONTOLOGICO

CAPO I
Disciplina generale


Art. 1 Ambito di applicazione.
Art. 2 Indipendenza
Art. 3 Riservatezza.


CAPO II Relazioni Professionali tra Agenti e Artisti


Art. 4 Contratto.
Art. 5 Diligenza.
Art. 6 Norme contrattuali.
Art. 7 Anticipi sulla commissione.
Art. 8 Cessazione dell'incarico per revoca o per altra causa.
Art. 9 Commissione.
Art.10 Sostituzione
Art.11 Informazione e documenti.


CAPO III

Relazioni Professionali tra gli Associati


Art.12 Concorrenza sleale.
Art.13 Incarico ad altro Agente.


CAPO IV

Sanzioni Disciplinari


Art.14 Sanzioni.
Art.15 Procedimento.
Art.16 Informativa.


SEZIONE SECONDA - ORGANIZZAZIONE

CAPO I
Consiglio Direttivo


Art.17 Tesoriere.
Art.18 Segretario.
Art.19 Convocazione.


CAPO II
Gestione Patrimoniale e Quote


Art.20 Anno sociale.
Art.21 Risorse
Art.22 Quote
Art.23 Inadempimenti.


CAPO III
Iscrizioni


Art.24 Adesioni.
Art.25 Formalità per l'iscrizione.
Art.26 Tesserino


CAPO IV
Servizi


Art.27 Contratti tipo.
Art.28 Bollettino.


L. A. R. A.

LIBERA ASSOCIAZIONE RAPPRESENTANTI DI ARTISTI

REGOLAMENTO


PREAMBOLO

La Libera Associazione Rappresentanti di Artisti (L.A.R.A.) , nel tutelare gli interessi degli Associati - denominati comunemente "Agenti Artistici" - si impegna a disciplinare i rapporti tra gli Agenti di Spettacolo e gli Artisti, tra gli Agenti e i Produttori, nonchè i rapporti tra Agenti.
E' dovere morale degli associati osservare e pretendere l'osservanza dei criteri di professionalità nell'esercizio dell'attività, e cooperare per la individuazione ed applicazione, anche con l'intervento degli organi dell'Associazione, delle regole deontologiche idonee a garantire ad ogni associato la miglior tutela professionale e morale.

SEZIONE PRIMA: CODICE DEONTOLOGICO

CAPO I: Disciplina generale

Art. 1 Ambito di applicazione.


Il presente codice deontologico si applica a tutti gli Associati con riguardo alla loro attività professionale, nei rapporti interni alla Categoria e nei rapporti con i terzi.

Art. 2 Indipendenza


Al fine di espletare in modo corretto i propri compiti l'Agente Artistico deve salvaguardare la propria indipendenza da pressioni esterne incompatibili con gli interessi del proprio rappresentato, e non essere portatore di interessi in conflitto con esso. L'attività di imprenditore dello Spettacolo, nonché l'attività di cast director sono incompatibili con le funzioni di Agente, e comportano il dovere di astenersi dall'assumere o eseguire mandati in qualità di Agente Artistico. Qualora un Associato attivamente operante come Agente sia titolare di quote superiori al 20% in società, la cui attività si svolga nel campo della produzione cinematografica, audiovisiva, teatrale, letteraria, e comunque attinente allo Spettacolo, è considerato imprenditore di Spettacolo per gli effetti previsti nei commi precedenti. Ogni Associato è tenuto a denunciare alla Associazione l'eventuale titolarità di cointeressenze in società che esercitino una delle attività suddette.

Art. 3 Riservatezza.


L'Agente, che in virtù della sua qualifica o del mandato conferitogli, venga a conoscenza di comunicazioni confidenziali, o di circostanze o dati personali dei propri rappresentanti o di terzi, è tenuto al dovere di riservatezza ed in ogni caso a non utilizzarle in modo da arrecare un qualsiasi tipo di pregiudizio alla persona interessata. L'Agente deve far rispettare tali regole di riservatezza ai propri collaboratori o dipendenti, e a tutte le persone che per motivi di cooperazione entrino in contatto con la sua attività prefessionale. In ogni caso, l'Associato è impegnato al rispetto di quanto previsto dalla legge 31.12.96 n.675 in materia di tutela della privacy.

CAPO II: Relazioni Professionali tra Agenti e Artisti

Art. 4 Contratto


L'Agente stipula per iscritto un contratto con l'Artista al quale presta assistenza.
L'Agente ha diritto ad una commissione, commisurata ai corrispettivi derivanti all'Artista dal contratto con il produttore, quale compenso per la propria prestazione professionale.

Art. 5 Diligenza.


L'Agente deve tutelare gli interessi e promuovere lo sviluppo della carriera artistica del proprio assistito con la massima diligenza professionale.

Art. 6 Norme contrattuali.


La disciplina contrattuale deve trovare precisi riferimenti alle norme di legge in materia di mandato.
In particolare il contratto deve prevedere modalità e casi di estinzione del mandato e loro effetti.

Art. 7 Anticipi sulla commissione.


Nel caso di stipulazione di un contratto di produzione artistica d esecuzione differita, nonchè nel caso di opzione stipulata per l'eventuale conclusione futura di un contratto, l'Agente ha diritto di trattenere gli anticipi eventualmente ricevuti, anche se il mandato di rappresentanza dell'Artista venga a cessare prima della esecuzione del contratto o prima della stipulazione prevista nell'opzione.

Art. 8 Cessazione dell'incarico per revoca o per altra causa.


Qualora l'Artista, durante l'esecuzione di un contratto di produzione artistica, revochi il mandato conferito all'Agente che ha promosso la conclusione del contratto, è comunque tenuto a corrispondere all'Agente l'intera commissione convenuta.
Se l'Artista, in pendenza di serie trattative per la conclusione di un contratto con l'assistenza di un Associato, conferisca il nuovo mandato ad altro Agente, è dovuto all'Agente che ha avviato la trattative il 50% della commissione che si maturerà sulla conclusione del contratto.
Parimenti, nel caso di cessazione del mandato per revoca o per qualsiasi altra causa, è dovuto all'Associato, che ha assistito l'Artista nella stipula di opzioni per futuri contratti, il 50% delle commissioni che andranno a maturarsi sui contratti stessi.


Art. 9 Commissione


Le modalità di erogazione del compenso spettante all'Agente sono definite nel contratto con il rappresentato.
L'ammontare della commissione deve essere:
  1. del 10% del ricavo lordo percepito dall'Artista su contratti relativi a produzioni cinematografiche o televisive;
  2. del 10% delle percentuali percepite dall'Artista in relazione agli incassi lordi del produttore, alle vendite televisive ed a quant'altro previsto dal contratto in favore dell'Artista;
  3. del 5% - salvo adeguamenti in relazione alla definitiva regolamentazione della materia - sui diritti di replica o successive utilizzazioni con qualsiasi mezzo, senza limite di spazio e tempo. Detta commissione compete all'agente che ha promosso la conclusione del contratto di produzione artistica originario.
  4. del 5% per le produzioni liriche. Detta commissione non deve essere inferiore al 10% se si tratta di Artisti stranieri.
  5. non superiore al 10% per le produzioni radiofoniche e teatrali.
  6. nel caso che l'Agente assista un Produttore in trattative con terzi, o sia portatore di singoli progetti (c.d. pacchetti) il compenso dovutogli dovrà essere non inferiore all'1,5%.


La commissione spettante all'Agente nei casi sopra elencati, escluso il punto f), salvo accordi più favorevoli con l'Artista, è divisa al 50% con i corispondenti esteri che abbiano assistito all'estero, in relazione allo stesso contratto, l'Artista rappresentato in Italia da un Associato; la stessa regola si applica in caso di Artista operante in Italia con Agente all'estero. Ove si tratti di commissione sui proventi pubblicitari il diritto dell'Agente sarà regolato secondo i casi in relazione alla natura ed entità del contratto, con il limite peraltro del 20%

Art. 10 Sostituzione.


Nel caso che l'interessamento di un Agente estero sia svolto limitatamente alla fase delle riprese cinematografiche o delle repliche teatrali, il compenso dovuto a tale sostituto sarà regolato liberamente tra gli Agenti.

Art. 11 Informazione e documenti.


L'Agente fornisce all'Artista rappresentato tutte le informazioni relative alleattività che lo riguardano. Riceve e conserva con diligenza per il tempo previsto dalla legge eventuali documenti inerenti al mandato, che devono essere restituiti ogni volta che il rappresentato ne faccia richiesta, fatti salvi i diritti dell'Agente.

CAPO III: Relazioni Professionali tra gli Associati


Art. 12 Concorrenza sleale.

E' scorretta l'iniziativa di un Agente che sia rivolta ad acquisire l'incarico da parte di un Artista, mediante l'uso di notizie ed apprezzamenti sull'attività dell'Agente che già assiste il medesimo Artista, tali da determinare il dicredito, ovvero avvalendosi direttamente o indirettamente di ogni altro messo non conforme ai principi di correttezza professionale ed idoneo a dannegiare l'attività dell'altro Agente.

Art. 13 Incarico ad altro Agente.


L'Agente che voglia subentrare ad un altro Agente nella rappresentanza di un Artista deve assicurarsi che il precedente mandato sia stato rinunziato o revocato, o sia comunque estinto.
Il nuovo rappresentante è tenuto a raccomandare che siano correttamente corrisposte al precedente agente le somme eventualmente dovute.

CAPO IV: Sanzioni disciplinari
Art. 14 Sanzioni.


Le sanzioni disciplinari da applicarsi a seconda della gravità delle infrazioni, solo le seguenti:
  1. il richiamoo scritto, diretto all'interessato con l'indicazione dell'infrazione commessa e l'invito a sanare l'irregolarità;
  2. la sospensione dall'Associazione per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi;
  3. l'esclusione dall'Associazione.


Art. 15 Procedimento.


Il procedimento disciplinare viene promosso, d'ufficio o su segnalazione scritta e motivata, dal Consiglio Direttivo, che designa un Consigliere per l'istruttoria e relazione sul caso, in merito al quale il Consiglio delibera collegialmente se promuovere o meno il procedimento disciplinare.
In caso positivo, all'interessato viene previamente contestato l'addebito mediante lettera raccomandata, con invito a fornire in forma scritta le sue eventuali giustificazioni entro giorni quindici.
Il Consiglio Direttivo fissa, entro i successivi 30 giorni, una seduta per la discussione del caso, e ne da avviso all'interessato, che può assistervi e presentare o integrare le sue deduzioni da depositarsi presso la Segreteria almeno 5 giorni prima della seduta.
Il Consiglio, decide con provvedimento collegiale motivato, non soggetto a reclamo. La decisione è comunicata all'interessato entro gg. 15 e deve, ove possibile, indicare le modalità di sanatoria dell'infrazione considerata.
In caso di esclusione, si può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla comunicazione della decisione. In ogni caso il socio escluso non ha diritto a ripetere i contributi versati, ne ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 16 Informativa.


Qualsiasi fatto che possa pregiudicare oggettivamente la onorabilità degli Associati o l'immagine della Associazione, può essere segnalato al Consiglio Direttivo, che valuterà ai fini di eventuali sanzioni disciplinari.

SEZIONE SECONDA: ORGANIZZAZIONE


CAPO I: Consiglio Direttivo

Art.17 Tesoriere


Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Tesoriere, i cui compito sono:
  1. amministrare il patrimonio dell'Associazione;
  2. redigere il bilancio annuale;
  3. tenere le comunicazioni con il Collegio dei Revisori dei Conti.


Il Tesoriere cessa dalla carica in caso di elezione di un nuovo Tesoriere, nonché tutte le volte che perda la qualifica di Consigliere.
Il Presidente può essere eletto Tesoriere.

Art.18 Segretario


Il Segretario dirige la Segreteria e ne è responsabile ed ha diritto ad una retribuzione. Egli cura la corrispondenza ordinaria, gestisce la sede, trasmette le comunicazioni degli associati agli Organi dell'associazione, riceve le domande di iscrizione ed i rinnovi, e mantiene in genere i contatti informativi con gli Associati.

Art.19 Convocazione.


Il Presidente convoca il Consiglio senza formalità, anche per via telefonica.
Tuttavia, qualora ne ravvisi la necessità, un Consigliere può chiedere di essere avvisato mediante raccomandata, almeno 10 giorni prima della riunione.

CAPO II: Gestione Patrimoniale e Quote


Art.20 Anno sociale.


L'attività dell'Associazione inizia il 1° Maggio e termina il 30 Aprile di ogni anno. Entro il 15 Aprile il Tesoriere redige il bilancio di esercizio, e lo trasmette al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori dei Conti per la presentazione all'assemblea che delibererà in merito ai sensi dell'art. 14, co. I dello Statuto.

Art.21 Risorse


I beni dell'Associazione sono gestiti dal Tesoriere, sotto il diretto controllo del Presidente, il quale può anche conferire procura per i rapporti bancari ad uno o due Consiglieri.
Le somme di denaro sono versate in un conto corrente bancario.
E' necessaria la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere per assumere obbligazioni o eseguire pagamenti di importo superiore a L.3.000.000. Se il Presidente è anche Tesoriere, è necessaria la firma del Vice Presidente. Per operazioni di importo inferiore è sufficiente la firma disgiunta del Presidente o del Tesoriere o, per le operazioni bancarie, di uno dei titolari della relativa procura di cui sopra.

Art.22 Quote.


La quota annuale è fissata nella misura di L. 1.000.000, da versarsi entro il 31 marzo di ogni anno. La quota di prima iscrizione è fissata nella misura di L. 500.000. All'atto della iscrizione è altresì dovuta la prima quota annuale, in misura proporzionale ai mesi restanti dell'anno sociale.

Art. 23 Inadempimenti


Se un Associato non ha versato la quota annuale entro il 30 aprile, e persiste il ritardo nonostante l'invito scritto per altri due mesi, l'Associato è soggetto a sospensione e , alla scadenza di detto periodo, all'esclusione, salvo il diritto della Associazione di esigere le somme scadute.

CAPO III: Iscrizioni


Art.24 Adesioni


Tutti gli Associati si impegnano a promuovere lo sviluppo dell'Associazione, favorendo le adesioni di nuovi associati, che devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo, sentiti ova occorra i Soci Fondatori, con valutazione ispirata a criteri di equità e ponderatezza.
Ai fini promozionali il Consiglio potrà deliberare la stampa di appositi opuscoli informativi.

Art.25 Formalità per l'iscrizione


La richiesta di iscrizione può essere presentata direttamente alla Segreteria della L.A.R.A. o inviata per posta.
Nella richiesta devono essere indicati tutti i dati utili per consentire agevolmente il contatto e la sua informazione nonché la dichiarazione, specificamente sottoscritta, di piena accettazione dello Statuto e del presente regolamento.
La domanda di iscrizione può essere accompagnata da una nota di presentazione sottoscritta da Agenti già Associati.
E' facoltativo fornire notizie sulla propria attività di Agente. E' altresì in facoltà del Consiglio Direttivo chiedere informazioni, per verificare che l'istante abbia i requisiti per lo svolgimento dell'attività di "Agente Artistico".
Alla accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il nuovo Associato è tenuto a versare la quota d'iscrizione e quella annuale.

Art.26 Tesserino


Ogni Associato riceve un tesserino personale, completo di foto.
Il tesserino è firmato dal Presidente della L.A.R.A. e dal titolare.
Se l'associato non è persona fisica viene fornito modello apposito.

CAPO IV - Servizi

Art.27 Contratti-tipo


L'Associazione, avvalendosi della consulenza di esperti in materia contrattuale, mette a disposizione degli agenti i contratti-tipo per le contrattazioni tra agenti ed artisti nonché tra artisti e produttori, e tra agenti e corrispondenti esteri.

Art.28 Bollettino


Il Consiglio può deliberare la stampa e l'invito a tutti gli Associati di un Bollettino, contenente notizie sull'attività e la vita dell'Associazione, informazioni utili sulle novità legislative, fiscali, e professionali, ed in genere notizie di interesse per la categoria.

Roma,

Il su esteso Regolamento è stato deliberato ed approvato all'unanimità dal Consiglio Direttivo, previa consultazione degli altri soci fondatori, nella seduta del………………………..

Carol Antoinette Guadagni - Presidente
Roberto Romani
Marina Pegoraro Diberti
Paola Grifeo Bonelli
Federico Soli