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L. A. R. A.
Libera Associazione Rappresentanti di Artisti STATUTO L.A.R.A. TITOLO I: DELLA RAGIONE SOCIALE E DEGLI SCOPI Articolo 1 Ragione Sociale E' costituita, in conformità alle norme vigenti, la Libera Associazione Rappresentanti di Artisti (L.A.R.A.), con sede in Roma, Piazzale Clodio n. 22.
Articolo 2
Scopi L'Associazione non persegue fini di lucro, è apolitica ed apartitica; si propone di raggruppare i rappresentanti e mandatari degli Artisti, nell'uso denominati "Agenti Artistici", operanti in ogni settore dello spettacolo, ed assume tutte le iniziative necessarie per tutelare gli interessi degli associati; facilita i rapporti tra gli operatori e vigila sul rispetto della deontologia professionale; cura i rapporti con ogni organismo pubblico o privato operante nell'ambito di interesse della categoria, anche per contribuire alla approvazione in sede normativa di tutti i provvedimenti opportuni per la migliore disciplina e tutela dell'attività di Agente o Rappresentante Artistico.
Articolo 3
Attività L'Associazione, al fine di conseguire gli scopi suddetti cura tra l'altro le seguenti attività:
Articolo 4
Durata La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
TITOLO II: DEGLI ASSOCIATI
Articolo 5 Associati La qualifica di Socio si acquisisce con l'accettazione della domanda di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo. L'adesione alla Associazione comporta l'obbligo di osservanza del Regolamento di cui alla lettera G dell'articolo 3. E' "Agente Artistico" colui che svolge in modo professionale e continuativo l'attività di rappresentanza, tutela, assistenza e consulenza amministrativa e contrattuale finalizzate anche alla promozione professionale dell'artista, sia nella stipulazione delle clausole negoziali, sia nell'esame preventivo e selezione delle offerte di lavoro, nell'interesse di artisti, registi, autori, musicisti, attori, interpreti ed esecutori ed in genere operatori dello spettacolo. Previo gradimento del Consiglio Direttivo possono far parte dell' Associazione coloro i quali abbiamo svolto da almeno due anni con serietà e decoro l'attività suddetta ovvero abbiamo prestato la propria opera quali collaboratori di un Agente di spettacolo per almeno due anni, o abbiamo conseguito l'iscrizione all'istituendo Albo Professionale degli Agenti di Spettacolo.
Articolo 6
Quote Tutti i soci sono tenuti al versamento di una quota all'atto dell'iscrizione e di una quota annuale, da versare entro il 31 marzo di ogni anno. Il Consiglio Direttivo determina l'ammontare delle quote da versare e le sanzioni per i casi di ritardo o inadempimento.
Articolo 7
Soci ordinari e Soci benemeriti Tutti i soci hanno pari diritti e doveri. Sono soci ordinare gli associati che partecipino della normale attività dell'Associazione. Sono soci benemeriti gli associati che si impegnano in particolar modo nel perseguimento degli scopi dell'Associazione. La richiesta di benemerenza viene presentata da almeno tre soci e accettata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. La qualità di associato non è trasmissibile.
Articolo 8
Esclusione I soci possono essere esclusi solo per cause di particolare gravità, quali, a titolo esemplificativo e non tassativo:
Articolo 9
Recesso Ogni socio può in ogni momento recedere dalla Associazione con dichiarazione scritta inviata per Raccomandata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia comunicato almeno tre mesi prima. Il socio è tenuto al versamento della quota associativa fino alla data di efficacia del recesso.
Articolo 10
Tessera Ogni socio ha diritto di ricevere la tessera annuale personale.
TITOLO III: DEL PATRIMONIO
Articolo 11 Beni L'Associazione vive:
Il Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice e concorrendo le altre condizioni di legge, delibera sull'accettazione di eventuali lasciti o donazioni.
Articolo 12
Liquidazione In caso di scioglimento la devoluzione del patrimonio sarà deliberata dall'assemblea. L'assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche tra i soci, con le maggioranze previste per la nomina degli amministratori.
TITOLO IV: DEGLI ORGANI SOCIALI
Articolo 13 Organi Sono organi dell'associazione:
Gli incarichi sociali sono gratuiti salvo diversa deliberazione motivata dell'assemblea. Gli associati con l'adesione del presente Statuto sono impegnati a contribuire al perseguimento degli scopi sociali.
Articolo 14
L'Assemblea E' costituita da tutti i soci in regola con il versamento dei contributi.Delibera su tute le questioni inerenti all'attività e alla organizzazione ,elegge il Consiglio Direttivo e ratifica il bilancio. E' convocata almeno una volta l'anno,nonché ogni volta che un decimo degli associati ne faccia formale richiesta. Delle riunioni e delle deliberazioni si redige processo verbale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e con la presenza di almeno metà degli associati. In seconda convocazione l'assemblea può deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle riguardanti le responsabilità degli Amministratori,questi non hanno diritto di voto. Le eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto,sono deliberate con la presenza di almeno ¾ degli associati e con il voto della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto di almeno ¾ degli associati. Il Presidente dell'associazione presiede l'Assemblea e nomina un Segretario e quando fosse necessario due scrutatori;il Presidente e il Segretario sottoscrivono il verbale dell'Assemblea.In mancanza del Presidente l'Assemblea designa al ruolo di presidenza un socio,a maggioranza semplice. La partecipazione alla discussione e alla votazione di soci non in regola con i pagamenti non determina in nessun caso vizio della deliberazione,salvo che i voti suddetti siano risultati determinanti per la formazione della maggioranza. I soci che non possono intervenire personalmente hanno la facoltà di farsi rappresentare da un associato,delegandogli tutti i poteri ad ogni effetto o individuando specificatamente quali poteri sono conferiti con la delega.Nessun socio può rappresentare più di tre soci nella stessa Assemblea.
Articolo 15
Il Consiglio Direttivo E' composto da 5 membri eletti dall'Assemblea,e dura in carica quattro anni salvo rielezione. Elegge nel suo seno il Presidente,un Vice Presidente ed un Segretario. Il Consiglio Direttivo dispone di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,autorizza tutti gli atti e tutte le operazioni dell'Associazione che non siano riservate all'assemblea.Redige il Regolamento Interno. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno quattro Consiglieri tutte le volte che sia necessario.per la deliberazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;in caso di parità prevale il voto del Presidente.Delle riunioni si redige processo verbale.Non è ammesso il voto per procura. All'inizio di ogni riunione si predispone l'ordine del giorno.Ogni questione non esaurita nel corso della riunione sarà rinviata alla successiva seduta,da convocarsi entro il termine di trenta giorni con priorità per le predette questioni. Nel caso di decesso o dimissioni di un Consigliere si deve convocare nel più breve tempo possibile l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione. A tale scopo,la convocazione può provenire anche da uno solo dei Consiglieri,con questo unico punto all'ordine del giorno.
Articolo 16
Il Presidente dell'Associazione E' eletto dal Consiglio Direttivo.Il Presidente dura in carica per due anni,con possibilità di essere rieletto.Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio,nonché avanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie.Presiede e convoca il consiglio. Ha il potere di adottare provvedimenti di urgenza nell'interesse dell'Associazione,con l'obbligo di chiederne la ratifica al consiglio. A tale scopo il Consiglio deve essere convocato nel più breve tempo possibile. In caso di assenza,il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.
Articolo 17
Il collegio dei revisori dei Conti E' composto da tre membri effettivi e due supplenti,eletti dall'Assemblea anche tra i non associati. Dura in carica tre ani.Elegge un Presidente nel suo seno. In caso di assenza di uno dei membri effettivi,gli subentra il supplente più anziano. Ogni revisore dispone,anche disgiuntamente ,del potere di controllo degli atti di gestione amministrativa,esamina i bilanci,accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili,effettua verifiche di cassa.Il Collegio riferisce all'Assemblea.
Articolo 18
Il Comitato d'Onore Ogni due anni l'Assemblea designa un minimo di tre ed un massimo di cinque soci benemeriti che compongono il Comitato d'Onore. Il comitato rappresenta l'Associazione in occasione di spettacoli,conferenze ed eventi culturali di ogni tipo.
TITOLO V:NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 19 Regolamento Interno Il primo Consiglio Direttivo in carica è tenuto,entro 12 mesi dall'elezione,a redigere un regolamento Interno e ad approvarlo con a maggioranza dei 4/5 ,oppure dei 3/5 in caso di voto favorevole del Presidente.
Articolo 20
Norme applicabili Per ogni materia non contemplata dal presente Statuto si applicano le norme del codice civile. F.to Rossana Pelliccia F.to Paola Grifeo Monelli F.to Leonardo Diberti in proprio e n.q. F.to Marina Pegoraro in proprio e n.q. F.to Alessandro Pellegrini F.to Moira Mazzantini F.to Fausto Ferzetti F.to Luciana Colivicchi F.to Federico Soli F.to Roberta Bartolini F.to Carol Antoinette Guadagni F.to Gioia Levi F.to Emanuela Arlandi F.to Roberto Romani F.to Franca di Meglio F.to Guidarino Guidi F.to Giovanni Antonangeli F.to Vittorio Squillante F.to Luciano Carnevale RF.to Massimo Mascolo Notaio-Sigillo Registrato a Roma il 26-11-1997 E' copia conforme all'originale atto debitamente firmato a norma di legge. Ad uso della parte Roma,26 Novembre 1997 Via Salaria, 292 - 00199 ROMA - Tel./Fax: 06/8540301 - P.I.V.A.: 05416251006 E-mail: info@associatilara.com |
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